LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 27-04-1990
REGIONE LIGURIA

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
18 aprile 1985, n. 22 << Norme per diminuire il
fenomeno del randagismo >> come modificata
dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 33.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 11
del 23 maggio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 (Integrazione all' articolo 2 della legge regionale
18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni)
 1.  All' articolo 2 della legge regionale 18 aprile
1985, n. 22 e successive modificazioni dopo
le parole: << entro i primi tre mesi di vita >>
sono inserite le seguenti: << o comunque entro
trenta giorni dall' immissione nella proprietà
o nel possesso >>.
  Le parole << detentore a qualsiasi titolo >> sono
sostituite dalla parola << possessore >>.

 

 

ARTICOLO 2

 (Inserimento di articoli)
 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
 a) << Articolo 3 bis
 (Deroghe)
 1.  Sono esclusi dall' obbligo dell' iscrizione
all' anagrafe canina:
  a) i cani di proprietà  delle Forze Armate
e dei Coripi di Pubblica Sicurezza;
  b) i cani allevati o posseduti a scopo
di commercio in impianti e strutture
specificatamente autorizzati.
  2.  Gli allevatori o possessori di cani a
scopo di commercio hanno, in ogni
caso, l' obbligo di tenere un apposito
registro di carico e scarico degli animali
e sono altresì  tenuti a segnalare
alle Unità  sanitarie locali della Liguria,
entro trenta giorni, le cessioni o le
vendite di cani. >>

 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
 b) << Articolo 3 ter
 (Abbandono dei cani)
 1.  E' vietato abbandonare i cani.  Nel caso
in cui il proprietario od il possessore
intendano rinunciare alla proprietà  o
al possesso del cane debbono darne
immediata comunicazione al Comune
che dispone per il trasferimento dell' animale
in strutture di ricovero.
  2.  Sono equiparati all' abbandono, trascorsi
trenta giorni di permanenza
nelle strutture di ricovero, il mancato
ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà  >>.

 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
 c) << Articolo 3 quater
 (Ricovero e custodia dei cani)
 1.  Ai Comuni singoli o associati compete:
  a) il ricovero e la custodia temporanea
dei cani nei casi previsti dagli articoli
86 e 87 del Regolamento di
polizia veterinaria approvato con
 dPR 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque
quando ricorrono esigenze
sanitarie di profilassi;
  b) il ricorso e la custodia temporanea
dei cani catturati per il tempo
necessario alla loro restituzione ai
proprietari od ai possessori o al loro
affidamento ad eventuali richiedenti;
  c) il ricovero e la custodia dei cani per
i quali non è  possibile la restituzione
o l' affidamento.
  2.  Il ricovero e la custodia dei cani sono
assicurati ai Comuni singoli o associati
mediante apposite strutture pubbliche
o private convenzionate.  Alla gestione
di tali strutture possono partecipare,
sulla base di apposite
convenzioni, le associazioni di volontariato
di cui all' articolo 6 della legge
regionale 1o luglio 1981, n. 25, giuridicamente
riconosciute.
  3.  I Comuni singoli o associati o sulla
base di convenzioni con le associazioni
di volontariato promuoveranno campagne
di sensibilizzazione per incentivare
gli affidamenti e le adozioni degli
animali abbandonati >>.

 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
 d) << Articolo 3 quinquies
 (Modalità  di ricovero)
 1.  I cani catturati o ritrovati debbono
essere immediatamente trasferiti alla
struttura di ricovero e sottoposti a visita
veterinaria.  Qualora si tratti di cani
tatuati la struttura di ricovero ne dà
immediato avviso al proprietario od al
possessore.
  2.  I cani catturati o ritrovati sprovvisti di
tatuaggio sono iscritti all' anagrafe e
tatutati.
  3.  Nel caso di affidamento ad eventuali
richiedenti va data comunicazione al
Comune ed all' Unità  sanitaria locale
di residenza del nuovo proprietario.
  4.  Le spese per il ricovero dei cani nonchè
per gli eventuali trattamenti sanitari
sono a carico dei proprietari o dei
possessori.  Alla fissazione delle tariffe
provvedono i Comuni singoli o associati,
relativamente al ricovero e la
Giunta regionale, relativamente ai
trattamenti sanitari >>.

 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
 e) Articolo 3 sexies
 (Requisiti igienico - sanitari delle strutture
di ricovero)
 1.  Nelle strutture di ricovero per i cani
sia pubbliche che private debbono essere
assicurati il rispetto delle garanzie
igienico - sanitarie e la tutela del benessere
degli animali anche predisponendo
spazi adeguati alle varie esigenze.
  2.  All' interno delle strutture pubbliche il
Servizio veterinario dell' Unità  sanitaria
locale territorialmente competente
assicura lo svolgimento delle funzioni
di profilassi, esercita il controllo igienico -
sanitario sulle strutture ed adotta
i trattamenti sanitari necessari.  A tal
fine i Comuni singoli o associati mettono
a disposizione del Servizio Veterinario
locali adeguati >>.

 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 come sostituito dall' articolo
1 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
 f) << Articolo 3 septies
 (Divieto di sperimentazione e condizioni
per la soppressione dei cani)
 1.  I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati
per rinuncia dei proprietari e dei
possessori non possono essere usati a
scopo di sperimentazione nè  soppressi,
fatto salvo quanto stabilito al secondo
comma.
  2.  La soppressione dei cani, fatto salvo
quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e
91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con dPR 8 febbraio
1954 n. 320 è  consentita esclusivamente
per motivi di ordine sanitario o di
comprovata pericolosità .  Alla soppressione
provvedono in modo eutanasico
medici veterinari.
  3.  Chi per fatto accidentale uccide un cane
tatuato deve darne comunicazione
entro cinque giorni al Sindaco del Comune
in cui è  avvenuto il fatto nonchè
alla Unità  sanitaria locale in cui risulta
iscritto l' animale >>.

 

 

ARTICOLO 3

 (Modificazioni e integrazioni all' articolo 6)
 1. L' articolo 6 della legge regionale 18 aprile
1985 n. 22 è  integrato come segue:
 a) Dopo le parole << tutela igienico sanitaria >>
è  aggiunto il seguente periodo:
  << e se del caso dispone l' allontanamento
affidandolo alle strutture di ricovero ovvero
alle associazioni zoofile a spese del
propeitario >>.
  b) dopo il terzo comma è  aggiunto il seguente
comma:
  << 4.  I regolamenti comunali devono prevedere
l' onere, per i soggetti titolari
di animali deambulanti su suolo pubblico,
di dotarsi di appositi strumenti
atti a provvedere immediatamente alla
pulizia del suolo stesso eventualmente
lordato da prodotti della defecazione
degli animali medesimi e le
conseguenti sanzioni amministrative
in caso di inadempienza >>.

 

 

ARTICOLO 4

 (Sostituzione dell' articolo 7)
 1. L' articolo 7 della legge regionale 18 aprile
1985 n. 22 è  così  sostituito:
 << Articolo 7
 (Sanzioni)
 1.  In caso di inosservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge si applicano le
seguenti sanzioni:
  a) da lire 150.000 a lire 600.000 per le
violazioni di cui all' articolo 3 bis, secondo
comma;
  b) da lire 100.000 a lire 600.000 per le
violazioni di cui all' articolo 3 ter;
  c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le
violazioni dell' obbligo di assicurare le
garanzie igienico - sanitarie di cui al
primo comma dell' articolo 3 sexies;
  d) da lire 300.000 a lire 3.000.000 per
le violazioni dell' obbligo di assicurare la
tutela del benessere degli animali di
cui al primo comma dell' articolo 3 sexies;
  e) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le
violazioni di cui ai commi primo e
secondo dell' articolo 3 septies;
  f) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di
maltrattamenti di cui all' articolo 6;
  g) da lire 50.000 a lire 300.000 per la
violazione dell' articolo 2.
  2.  Gli importi delle sanzioni di cui alle lettere
b), d), e), f) del primo comma sono
riscossi dai Comuni e acquisiti ai relativi
bilanci.
  3.  Gli importi delle sanzioni di cui alle lettere
a), c) e g) del primo comma competono
alle Unità  sanitarie locali.
  4.  Alle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui alla presente legge si applica la
legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 >>.

 

 

ARTICOLO 5

 (Inserimento di articoli)
 1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti
articoli:
 1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti
articoli:
 a) << Articolo 7 bis
 (Protezione dei gatti)
 1.  I gatti che vivono in stato di libertà  sul
territorio sono protetti.  E' vietato maltrattarli
o spostarli dal loro ambiente.
  2.  Nessuno può  procedere alla cattura o
soppressione dei gatti salvo che, nei
casi e nei modi previsti dalla presente
legge.
  3.  La sterilizzazione dei gatti da effettuarsi
presso i presidi a ciò  autorizzati
o attraverso la somministrazione di
farmaci da parte di cittadini opportunamente
sensibilizzati, viene eseguita
previa cattura e trasporto organizzati
con la collaborazione delle associazioni
zoofile, utilizzando personale,
mezzi ed attrezzature delle associazioni
stesse o della Pubblica Amministrazione.
  4.  I gatti sterilizzati sono riammessi nel
loro gruppo o territorio.  Verrà  loro
tatuato sull' orecchio un segno di riconoscimento.
  5.  Gli enti o associazioni e singoli privati
da questi segnalati possono avere in
gestione le colonie di felini che vivono
in stato di libertà , curandone la salute
e le condizioni di vita >>.

 1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 18
aprile 1985 n. 22 sono aggiunti i seguenti
articoli:
OMISSIS
 b) << Articolo 7 ter
 (Aree protette per gatti)
 1.  Per favorire i controlli sulla popolazione
felina vagante i Comuni, avvalendosi
della collaborazione delle associazioni
zoofile, provvedono a censire
le zone dove esiste la più  alta
concentrazione di gatti vaganti e provvedono
ad allestire in località  adatte,
come parchi e giardini, aree protette.
  2.  Nel caso di esecuzione di opere pubbliche
in zone frequentate da gatti, il
Comune provvede, ove possibile, al
trasferimento degli stessi in aree protette
o in altre aree idonee.
  3.  Le iniziative di cui ai commi precedenti
devono essere concordate dai
Comuni con i Consigli di Circoscrizionali
ove esistenti >>.

 

 

ARTICOLO 6

 (Sostituzione del primo comma dell' articolo 9)
 1.  Il primo comma dell' articolo 9 della legge
regionale 18 aprile 1985 n. 22, cone sostituito
dall' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre
1986 n. 33, è  così  sostituito:
  << 1.  Salvo quanto previsto al secondo comma
agli oneri derivanti dall' applicazione
della presente legge provvedono i Comuni
e le Unità  sanitarie locali ciascuno
per la parte di propria competenza.
  2.  Per la costruzione e la ristrutturazione
delle strutture di ricovero di cui alla presente
legge la Regione può  concedere
contributi ai sensi della legge regionale
25 giugno 1984 n. 34 >>.

 

 

ARTICOLO 7

 (Norma finale)
 1.  Nel terzo comma dell' articolo 3 della legge
regionale 25 giugno 1986 n. 16 le parole
<< gestione canili e gattili pubblici >> sono sostituite
con: << vigilanza sulla gestione dei canili
e gattili pubblici >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Liguria.
 Data a Genova, addì  27 aprile 1990